Novità settembre 2009
Cosa si intende per danno non patrimoniale?
Quando è risarcibile il danno non patrimoniale?
Come si prova il danno
non patrimoniale?
Come si liquida il danno
non patrimoniale?
I DANNI DA MORTE
NELLA GIURISPRUDENZA
SUCCESSIVA ALLE S.U.
L’adeguamento degli elementi caratterizzanti la responsabilità civile conseguente alla morte di una persona per condotta illecita di un terzo secondo l’orientamento giurisprudenziale consolidatosi dopo la sentenza resa dalle Sezioni Unite l’11 novembre 2008, è oggetto di analisi in questa nuova opera dell’Avv. G. Cassano, articolata in due parti.
Nella prima focalizza come segue i punti fondamentali della sentenza delle Sezioni Unite, di particolare complessità, complice anche una non chiarissima esposizione dei principi di diritto in essa affermata:
| PARTE PRIMA |
IL DANNO DA MORTE 1. L’evento morte e le sue conseguenze sul piano risarcitorio. 2. Le Sezioni Unite dell’11 novembre 2008. 3. I cd. danni di rimbalzo. 4. I danni patrimoniali conseguenti all’evento morte. 5. Il danno biologico riflesso. 6. Il danno morale riflesso. 7. L’illecito subito dai familiari. 8. Il danno esistenziale. 9. L’ordinanza della Suprema Corte n. 4712/2008. 10. Le poste risarcitorie secondo le Sezioni Unite dell’11 novembre 2008. 11. Il danno da morte e l’operatività dell’art. 1227 c.c. |
Nella seconda riporta, per praticità e comodità di consultazione, il testo completo delle principali decisioni pronunciate dai giudici successivamente alla citata sentenza 26972/2008.
| PARTE SECONDA |
GIURISPRUDENZA RAGIONATA Trentuno sentenze (14 della Cassazione - 8 di Corti d’appello - 9 di Tribunali) sugli aspetti interpretativi di maggiore interesse in merito alle richieste risarcitorie validamente proponibili in sede giudiziaria, e precisamente: • Personalizzazione del risarcimento danno non patrimoniale. • Danno esistenziale quale danno da sconvolgimento del rapporto parentale. • Danno esistenziale in favore dei congiunti della vittima primaria deceduta. • Prova del danno da perdita del rapporto parentale. • Morte della vittima per cause indipendenti dalla lesione originaria. • Calcolo del danno da perdita del rapporto parentale. • Danno esistenziale. • Morte della vittima conseguente alla concomitanza di una azione dell’uomo e di fattori naturali e poste risarcitorie. • Morte della vittima per cause indipendenti dalla lesione originaria. • Allegazione e prova del danno da perdita di rapporto parentale. • Liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale. • Apprezzabile lasso di tempo tra le lesioni colpose e la morte causata dalle stesse. • Danno morale soggettivo. • Aspetti processuali relativi alla liquidazione del danno morale. • Decorrenza degli interessi legali. • Pregiudizio esistenziale. • Sinistro stradale con esiti mortali. |
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I DANNI DA MORTE NELLA GIURISPRUDENZA SUCCESSIVA ALLE S.U.
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