Novità giugno 2011

Dizionario ragionato
per gli operatori
con oltre 1900 definizioni

VADEMECUM GIURIDICO PER I SERVIZI DEMOGRAFICI
"Volume di pagine 500
con Cd-Rom contenente
la Modulistica per
la gestione delle procedura
in economia e
a evidenza pubblica"

VADEMECUM GIURIDICO
PER I SERVIZI DEMOGRAFICI

Per la prima volta, assemblati in un unico testo in ordine alfabetico tutti gli istituti giuridici e i termini tecnici ricorrenti nel linguaggio specializzato dell’Operatore dei servizi demografici.

Questo nuovo strumento personalizzato unisce la snellezza e semplicità di consultazione alla maneggevolezza del formato tascabile ad album (cm. 19x14): 1900 definizioni per chiarire in modo sintetico ma molto efficace i dubbi terminologici e contenutistici di una funzione istituzionale estremamente complessa.

Alcuni esempi di come mediamente sono articolate le singole voci evidenziano l’utilità di poter accedere all’istante a precise informazioni tecnico-giuridiche, con puntuali richiami interni a quelle collegate, così da fornire nell’insieme una visione esauriente della tematica d’interesse:


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Affidamento di minori, iscrizione anagrafica
In considerazione della natura, per definizione, temporanea degli affidamenti familiari di minori, alla luce dell’art. 3, comma 2, d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 e succ. modif. (e, se del caso, anche con riferimento all’art. 2, comma 2, l. 24 dicembre 1954, n. 1228 e succ. modif.), l’affidamento di minori non produce effetti sul riconoscimento della residenza. Va tuttavia ricordato come il Ministero dell’interno, appositamente interpellato, abbia affrontato la questione con la circolare MIACEL n. 6 del 25 giugno 1987 e che in un parere successivo abbia ritenuto ammissibile il trasferimento della residenza del minore presso la famiglia affidataria, sul presupposto che l’affidatario, a determinate condizioni, può avere titolo all’assegno di famiglia riguardo al minore in affidamento e fintantoché esso duri: tale motivazione appare ben poco sostenibile in considerazione che il titolo alle prestazioni concernenti l’assegno di famiglia sorge con il provvedimento di affidamento e non con l’iscrizione anagrafica nella scheda di famiglia degli affidatari.

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Certificazione anagrafica
Attività propria dell’Ufficiale di Anagrafe (vedi) volta al rilascio di documenti idonei a dare pubblica fede, c.d. certificati (vedi), e specificatamente avente ad oggetto la residenza e lo stato di famiglia. Può estendersi, nella forma della certificazione rilasciata dall’Ufficiale di Anagrafe d’ordine del sindaco (vedi: Delega interna) ad ogni altra posizione desumibile dagli atti anagrafici (vedi). Di norma, la certificazione anagrafica rappresenta la situazione quale risultante agli atti anagrafici alla data del rilascio, eccezionalmente e previa motivata richiesta può anche riguardare situazioni anagrafiche pregresse. La richiesta si intende motivata quando sia fondata sulla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.

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Dichiarazione di presenza, cittadini di Stati terzi
Dichiarazione che lo straniero è tenuto a rendere quando entri nel territorio nazionale per motivi di visite, affari, turismo o studio per un soggiorno breve (non superiore a 3 mesi). Tale dichiarazione è resa all’autorità di polizia di frontiera, oppure alla questura della provincia in cui si trova. Nel caso di ingresso in “Area Schengen” direttamente in Italia, il c.d. “timbro uniforme Schengen” assolve alla funzione di dichiarazione di presenza. Con il d.m. 26 luglio 2007, con il quale sono state stabilite le modalità per l’assolvimento di tale obbligo, accanto alla dichiarazione resa alla questura, esso può essere assolto altresì mediante la dichiarazione prevista dall’art. 109, comma 1 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773 e succ. modif. (T.u.ll.p.s.), se lo straniero sia alloggiato in una delle strutture tenute a tale dichiarazione.

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Ricongiungimento familiare 
Istituto che consente allo straniero regolarmente soggiornante di ottenere l’autorizzazione (c.d. nulla-osta) all’ingresso ed al soggiorno di persone della propria famiglia tuttora all’estero. Il ricongiungimento familiare può essere richiesto per i seguenti familiari: a) coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai diciotto anni; b) figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati, a condizione che l’altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso; c) figli maggiorenni a carico, qualora per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale; d) genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultra65enni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute. Il nulla-osta al ricongiungimento familiare presuppone che il richiedente abbia la disponibilità: a) di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativa, accertati dai competenti uffici comunali (e, nel caso di un figlio di età inferiore agli anni quattordici al seguito di uno dei genitori, è sufficiente il consenso del titolare dell’alloggio nel quale il minore effettivamente dimorerà); b) di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale aumentato della metà dell’importo dell’assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere; per il ricongiungimento di due o più figli di età inferiore agli anni quattordici ovvero per il ricongiungimento di due o più familiari dei titolari dello status di protezione sussidiaria è richiesto, in ogni caso, un reddito non inferiore al doppio dell’importo annuo dell’assegno sociale (ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente); c) di una assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo, a garantire la copertura di tutti i rischi nel territorio nazionale a favore dell’ascendente ultra65enne ovvero della sua iscrizione al Servizio sanitario nazionale, previo pagamento di un contributo il cui importo è da determinarsi con decreto ministeriale.

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Rinnovo della dichiarazione di dimora abituale
Obbligo anagrafico cui sono soggetti gli stranieri, aventi cittadinanza di Stati terzi (dopo l’entrata in vigore del d.lgs. 6 febbraio 2007, n. 30 e succ. modif., che ha regolato diversamente la posizione dei cittadini di Stati membri dell’Unione europea), da adempiere entro 60 giorni dall’avvenuto rinnovo del permesso di soggiorno. In difetto, è avviato il procedimento di cancellazione dall’APR per irreperibilità (vedi), costituendo l’inadempimento di questo obbligo uno dei motivi che la possono determinare.


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VADEMECUM GIURIDICO PER I SERVIZI DEMOGRAFICI
Maggioli Editore • Novità giugno 2011
• Pagine 284 • F.to cm. 19x14 • ISBN 6751.3 • Euro 32,00

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